TRUCCHI PER INQUINARE IL MARE ADRIATICO

di Gianni Lannes Sembra una beffa, ma è forse peggio per via delle conseguenze sulla salute del mare e degli esseri umani. In simultanea: ad Ancona si procede in ossequio alle normative vigenti di protezione ambientale, ma a Pesaro invece no. Non a caso, ben 6 mila metri cubi di melma mista a fanghi inquinati…

di Gianni Lannes

Sembra una beffa, ma è forse peggio per via delle conseguenze sulla salute del mare e degli esseri umani. In simultanea: ad Ancona si procede in ossequio alle normative vigenti di protezione ambientale, ma a Pesaro invece no. Non a caso, ben 6 mila metri cubi di melma mista a fanghi inquinati e inquinanti spessi almeno un metro saranno prelevati da una draga principalmente dal fondo portuale per una durata di venti giorni, per essere affondati nell’avamporto.

Nelle vicinanze sorge l’area limitrofa area marina del parco regionale San Bartolo (ZPS IT5310024). La Zona Speciale di Conservazione “Colle S. Bartolo” si estende per un’area di 1.193 ha completamente all’interno del Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, e comprende il tratto iniziale della costa marchigiana da Gabicce a Pesaro; il sito è inserito nella ZPS IT5310024 “Colle San Bartolo e litorale pesarese”.

Una questione rilevante: un’interferenza ambientale che non è stata valutata al pari dei giacimenti di ordigni bellici ineplosi. Nessuna conferenza di servizi: presidente e direttore dell’Ente Parco non sono stati informati; anche la popolazione è tenuta all’oscuro. Perché?

Quando partirà la frettolosa operazione? Prossimamente all’estate, così da ben intorbidare l’acqua marina, ma non solo. Vuoi mettere un bagno a tutto gas nei fanghi della Fox Petroli e del cantiere navale Rossini, condito con gli idrocarburi e i metalli pesanti?

Paola Renzi dell’Ispra è a dir poco comprensibilmente indignata: “Procedono al di fuori delle norme vigenti e manca la caratterizzazione del sito di destinazione. Inoltre, come si spiega la disparità di trattamento da Ancona a Pesaro? In compenso regna l’omertà totale”.

L’area prescelta a casaccio è stata sbandierata dal sindaco Biancani, unitamente all’ex onorevole Vincenzo Garofalo (presidente uscente dell’Autorità di Sistema Portuale Centrale dell’Adriatico) e con l’avallo del comandante della Capitaneria Nicola Gaudino. Ma chi l’ha suggerita? Qui il pescaggio non supera i due metri di profondità e non è stato effettuato uno studio di caratterizzazione anche solo per verificare o escludere comunque la presenza di ordigni bellici. Infatti pescatori e subacquei hanno raccontato la diffusa pratica di riaffondamento di ordigni speciali rinvenuti casualmente con lo strascico, ivi depositati alla rinfusa. E la Guardia Costiera perché non si è mai attivata, anche a fronte della presenza sulla mappa nautica numero 36 (edita dall’Idrografico di Genova), ossia una carta ufficiale dello Stato italiano, sono indicati in zona degli agglomerati di bombe inesplose?

Proprio qui albergano le correnti marine che avranno il compito non detto o specificato nella carte ufficiali, ma sottinteso, di disperdere questi rifiuti lungo il litorale con buona pace di ignari bambini, villeggianti, albergatori, gestori di lidi balneari, allevatori di mitili, raccoglitori di molluschi bivalve, nuotatori, velisti, diportisti, sportivi, camminatori, escursionisti e amanti del mare. Informazioni trasparenti in ossequio alla Convenzione di Aarhus ratificata dalla legge 108 del 2001? Ma quando mai. Non a caso Giulia Galli di Greenpace ha inviato una missiva a mezzo di posta elettronica per avere spiegazioni dalle autorità, mentre al contempo l’assessora al cosiddetto ambiente – Maria Rosa Conti – incredibilmente tace. Eppure, si è al cospetto della violazione palese dell’a Costituzione repubblicana italiana, della Direttiva Quadro 2008/567/CE, della Convenzione di Montego Bay, della Convenzione di Barcellona e della Convenzione di Londra.

Ecco la nobile motivazione ufficiale: «L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale intende procedere a un intervento di spostamento sommerso a vantaggio della marineria peschereccia del porto di Pesaro al fine di garantire l’agibilità degli ormeggi e la sicurezza delle operazioni di accosto». Una clamorosa menzogna? In realtà la flotta peschereccia a Pesaro è inconsistente, anzi inesistente, poiché si conta appena qualche modesto peschereccio, alcune minuscole barche per la piccola pesca e turbo-aspiranti adibite alla raccolte delle vongole entro meno di un miglio nautico dalla costa. Dunque, a chi giova questo frettoloso intervento senza alcuna valutazione di impatto ambientale? I documenti ufficiali parlano chiaro: i beneficiari diretti sono Fox Petroli e Lisa Group. Come si evince dal “progetto esecutivo”, le due aree principali di prelievo dei sedimenti inquinanti sono proprio quelle di chi ha avuto il 4 marzo 2026 (a firma del presidente Garofalo) una proroga per la concessione demaniale di altri 10 anni e di chi come i Berloni intende movimentare in questo piccolo proto le proprietà attività mercantili.

Dunque, in punta di diritto nazionale, comunitario e internazionale, non solo si riscontra nel predetto procedimento un pericolo per l’ambiente e la salute umana, ma anche una falsità ideologica, vale a dire reati penali.

Riferimenti:

https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base07a3.html?id=1567

https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basee9ff.html?id=1522

https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseaa54.html?id=1692

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3698

https://porto.ancona.it/it/page/porto-di-pesaro

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/attivita-internazionali/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-barcellona-convention-for-the-protection-of-the-marine-environment-and-the-coastal-region-of-the-mediterranean

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30

https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/london-convention-protocol.aspx

https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2024/04/inquinamento-marino-causato-dal-rilascio-di-sostanze-e-rifiuti-da-parte-di-navi-e-aeromobili

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Garofalo

https://www.camera.it/deputati/elenco/17-302956

FALSITA’ IDEOLOGICA

Il reato di falso ideologico è una delle principali figure di falso documentale previste dal Codice Penale italiano. Esso si distingue dal falso materiale perché non consiste in una contraffazione o alterazione fisica di un documento, ma nella falsa attestazione di un fatto o di una circostanza, in un atto che ha valore giuridico. La rilevanza di questo reato è legata alla tutela della fede pubblica, ovvero della fiducia che la collettività ripone nei documenti, negli atti ufficiali e nelle dichiarazioni che hanno rilevanza giuridica. Per questo motivo, la legge punisce severamente chiunque attesti falsamente fatti destinati a provare la verità di una determinata situazione giuridica. Il falso ideologico è disciplinato nel Titolo VII del Codice Penale, che si occupa dei delitti contro la fede pubblica. Le norme principali che regolano il reato sono: Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni. Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative): punisce il pubblico ufficiale che attesta falsamente fatti in certificati o autorizzazioni amministrative. La pena è la reclusione fino a 2 anni. Art. 481 c.p. (Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): si applica ai professionisti (medici, notai, ingegneri, ecc.) che attestano falsamente fatti in certificati rientranti nelle loro competenze. La pena è la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 1.032 euro. Il reato di falso ideologico si caratterizza per alcuni elementi fondamentali: soggetto attivo: può essere un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, un professionista o un privato, a seconda della fattispecie applicabile. Condotta: consiste nell’attestare il falso in un atto pubblico, certificato o dichiarazione resa a un pubblico ufficiale. Dolo: è necessario che vi sia la volontà di attestare falsamente un fatto rilevante, sapendo che non è vero. Il dolo eventuale è sufficiente. Evento: non è richiesto un danno concreto, basta il pericolo per la fede pubblica.

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