Sono ancora molti e inquietanti gli aspetti da chiarire nel cosiddetto caso Bellavia-Report: un milione di file rubati dall’archivio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, contenenti dati altamente sensibili su politici, imprenditori e personaggi famosi.
In particolare, Bellavia, consulente di numerose procure e da anni intervistato da Report come esperto dei casi trattati, è finito al centro di un’indagine della Procura di Milano dopo aver denunciato la sua ex collaboratrice Valentina Varisco, ora a processo per aver estratto, tra il 18 giugno e il 25 settembre 2025, 910 giga di dati «super sensibili» dall’archivio del suo studio.
Nella vicenda sarebbero coinvolti almeno 19 magistrati, titolari o già titolari di inchieste in materia di reati economici, urbanistica e criminalità organizzata, nell’ambito delle quali sarebbero state affidate sempre a Bellavia consulenze tecniche e analisi specialistiche.
Se da un lato, peraltro, gli avvocati negano che Bellavia abbia passato dati giudiziari a Report, dall’altro confermano che la redazione della trasmissione contattava regolarmente lo studio del commercialista per ottenere «la disamina di alcune posizioni» e pareri professionali, ed è qui che emerge il cortocircuito più pericoloso dell’intera vicenda: Bellavia era contemporaneamente consulente di numerose procure italiane e collaboratore di Report.
A rendere ancora più inquietante la faccenda, nel fascicolo della Procura di Milano figura un appunto anonimo di 36 pagine contenente una lunga lista di nomi di magistrati, politici e manager; ma anche figure di primo piano del mondo economico, politico e dello spettacolo: un documento senza firma, senza data, senza timbro di formale depositato in Procura, eppure finito nel fascicolo ufficiale.
Quello di Bellavia, ad oggi, non è stato ufficialmente classificato come dossieraggio, ma di certo, gran parte di quei dati «ultrasensibili» raccolti tra i molti anni di consulente dei magistrati e la sua attività da commercialista avrebbero dovuto essere distrutti, a norma di legge, e non rimanere negli archivi digitali dello studio professionale, né è chiaro come la nota di 36 pagine, senza paternità, sia finita agli atti senza aver seguito la procedura.
Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria, al fine di verificare la legittimità della detenzione e della gestione dei dati sensibili conservati presso il suo studio, nonché l’eventuale diffusione di informazioni riferibili a cittadini, magistrati, politici e operatori economici, considerando la delicatezza dei materiali e le implicazioni per la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
Nell’agosto del 2024 assumeva rilevanza mediatica il cosiddetto “caso Sangiuliano”, originato dalla diffusione di notizie inerenti ai rapporti tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia.
Nell’alveo di tale vicenda, nel dicembre 2024, la trasmissione televisiva “Report”, in onda sul servizio pubblico (RAI 3) e condotta da Sigfrido Ranucci, trasmetteva in prima serata l’audio di una conversazione strettamente privata tra l’allora Ministro e la consorte, la cui registrazione era stata acquisita e diffusa senza alcun consenso di Sangiuliano.
A distanza di otto mesi da tale imponente ribalta mediatica nazionale, nell’agosto 2025, la testata locale campana “Anteprima24” pubblicava sui propri canali social alcuni frammenti della medesima conversazione, all’interno di un’intervista realizzata dal giornalista Carlo Tarallo alla Boccia.
A tutela della propria riservatezza, l’ex ministro Sangiuliano sporgeva formale querela per il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del codice penale) sia nei confronti del conduttore di “Report”, Sigfrido Ranucci, sia nei confronti del giornalista Carlo Tarallo.
Il 2 ottobre 2025, i magistrati della Procura della Repubblica di Roma disponevano il sequestro e la rimozione degli audio, assumendo che il giornalista Tarallo non potesse ignorare l’origine delittuosa della registrazione.
In modo del tutto antitetico l’11 novembre 2025 gli stessi pubblici ministeri romani avanzavano richiesta di archiviazione per Sigfrido Ranucci e i suoi collaboratori per i medesimi fatti e file audio asserendo l’impossibilità di dimostrare la consapevolezza, da parte della redazione di “Report”, dell’origine illecita del materiale; l’impostazione accolta dal GIP di Roma, il 9 aprile 2026, determinava l’archiviazione definitiva della posizione di Ranucci.
Lo scorso 25 giugno 2026, i medesimi uffici della Procura di Roma hanno disposto la citazione diretta a giudizio, saltando l’udienza preliminare, del giornalista Carlo Tarallo, ribadendo l’assunto secondo cui quest’ultimo dovesse necessariamente conoscere l’origine illecita del nastro, paradosso logico e giuridico se si considera che la testata “Anteprima24” aveva ripreso contenuti già “sdoganati” in prima serata sulla televisione di Stato.
A margine, si rileva che il 22 gennaio 2026 il Tribunale civile di Roma aveva annullato una sanzione di 150.000 euro comminata dal Garante della privacy alla RAI per la trasmissione di quegli stessi audio, giustificandone la messa in onda in nome dell’interesse pubblico e del diritto di cronaca.
Le contrastanti determinazioni assunte dalla Procura della Repubblica di Roma configurano un evidente e ingiustificabile paradosso giudiziario: a fronte del medesimo fatto, per il volto noto della televisione nazionale, si ipotizza l’assenza di dolo e si ottiene l’archiviazione, mentre per il cronista della testata locale si presume la piena colpevolezza, trascinandolo a giudizio.
Tale palese difformità di valutazione si pone in drammatico contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e con l’obbligo di uniformità e coerenza nell’esercizio dell’azione penale, prefigurando il rischio di una “giustizia a doppio standard”, forte con le realtà editoriali minori e accondiscendente con le redazioni del servizio pubblico.
Questa palese e macroscopica difformità di trattamento operata su fatti identici getta un’ombra inquietante sulla percezione di terzietà e imparzialità dell’amministrazione della giustizia da parte dei cittadini, minando la certezza del diritto e del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.
Tale sperequazione investigativa e valutativa, che di fatto discrimina il giornalismo locale rispetto a quello delle grandi reti nazionali, può compromettere la fiducia della collettività nell’imparzialità dell’azione della magistratura requirente.
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