


di Gianni Lannes
La neofascista Meloni sa o è tenuta a sapere quali sono le norme in vigore in Italia che deve osservare e far rispettare. Qualunque ignoranza non è ammessa. Anche Mattarella non è esentato e deve dare – per primo – il buon esempio costituzionale.
“Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”: è la legge costituzionale italiana numero 962 del 9 ottobre 1967 e porta la firma di Aldo Moro (allora presidente del Consiglio). Così anche la legge 21 giugno 1967, numero 1: “Estradizione per i delitti di genocidio”. In base a queste norme vigenti in Italia, Netanyahu ed i suoi ministri rischiano l’ergastolo nel Belpaese. Eppure l’inquilina pro tempore di Palazzo Chigi ha ricevuto il premier israeliano con tutti gli onori e ha pure più volte abbracciato il criminale che ha ordinato l’uccisione di 70 mila palestinesi, di cui 25 mila bambini, perpetrata in due anni. Alla luce dei fatti ed in punta di diritto nazionale ed internazionale Giorgia Meloni (unitamente ai suoi sodali governativi, a partire dai ministri Tajani, Salvini e Crosetto) è complice di questo genocidio in atto, non impedendo – peraltro – il traffico ed il transito di armi dall’Italia verso Israele (e viceversa), e non annullando il memorandum di cooperazione militare e commerciale (voluto da Berlusconi nel 2005).

Una Commissione d’inchiesta dell’Onu ha stabilito che in Palestina è in atto da parte israeliana il genocidio del popolo palestinese. Nel gennaio 2024, nel contesto di un ricorso presentato dal Sudafrica, la Corte internazionale di giustizia (CIG) delle Nazioni Unite ha ritenuto «plausibilmente genocidarie» le azioni d’Israele a Gaza, ordinando a Israele di fare quanto in suo potere per «prevenire possibili atti genocidari». Altri 14 Paesi hanno poi dichiarato la loro intenzione d’intervenire presso la CIG al fianco del Sudafrica.
Nel settembre 2025 la Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta sui Territori Palestinesi Occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele, istituita su mandato del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), ha pubblicato un rapporto nel quale conclude che le autorità e le forze di sicurezza israeliane sarebbero responsabili di quattro dei cinque atti previsti dalla Convenzione, tra cui uccisioni, gravi lesioni fisiche e mentali, imposizione di condizioni di vita tali da provocare la sua distruzione fisica totale e, in parte, l’imposizione di misure volte a prevenire le nascite all’interno del gruppo. La Commissione ha inoltre ritenuto che vi sia un intento genocida desumibile dal complesso delle azioni militari e delle politiche adottate.
L’11 dicembre 1946 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 96 (I), definì il genocidio come «una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani, poiché l’omicidio è la negazione del diritto alla vita dei singoli esseri umani». La risoluzione precisava inoltre che «molti casi di tali crimini di genocidio si sono verificati quando gruppi razziali, religiosi, politici e di altro genere sono stati distrutti, in tutto o in parte».
Il 9 dicembre 1948 fu adottata, con la risoluzione 260 A (III), la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio scritta con il contributo dello stesso Lemkin (ideatore della definizione). L’articolo II della Convenzione definisce esplicitamente il genocidio nell’ambito del diritto internazionale:
«Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
- (a) uccisione di membri del gruppo;
- (b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- (c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- (d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
- (e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.»
Le nazioni aderenti all’ONU hanno in gran parte aderito alla Convenzione sul genocidio facendo propria la definizione di genocidio in essa contenuta.
L’Italia ha aderito con la Legge 11 marzo 1952, numero 153. Nel 1967 una legge costituzionale ha stabilito la possibilità di estradizione degli stranieri per il reato di genocidio e lo stesso anno è stata promulgata una legge che disciplina nell’ordinamento italiano le pene e le competenze per materia nei casi di genocidio.
Riferimenti:
https://digitallibrary.un.org/record/752135?v=pdf
https://digitallibrary.un.org/record/666848?v=pdf
https://icj-cij.org/fr/affaire/192
https://unric.org/en/south-africa-vs-israel-14-other-countries-intend-to-join-the-icj-case/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1967/07/03/067C0001/sg
https://www.pellegrinieditore.it/israele-olocausto-finale

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